Descrizione
L’articolo 32 del D.lgs. n. 151/01 prevede che, per ciascun bambino, nei primi suoi dodici anni di vita:
- ciascun genitore ha diritto al congedo parentale;
- il periodo di congedo complessivamente fruibile da entrambi i genitori è pari a 10 mesi, elevabili a 11, qualora il padre fruisca di un periodo di congedo (continuativo o frazionato) di almeno 3 mesi;
- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, spettano 6 mesi al massimo di congedo parentale, per un periodo continuativo o frazionato;
- al padre lavoratore, a partire dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato, spettano al massimo 6 mesi di congedo parentale, elevabili a 7, qualora lo stesso (padre), fruisca del congedo per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
- in caso di genitore solo (o nei confronti della quale sia stato disposto l’affidamento unico del figlio), allo stesso spettano 11 mesi di congedo parentale.