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Congedo Parentale

Il congedo parentale è il diritto di astensione dal lavoro spettante sia alla madre sia al padre lavoratori, da ripartire tra i due genitori.

Descrizione

L’articolo 32 del D.lgs. n. 151/01 prevede che, per ciascun bambino, nei primi suoi dodici anni di vita:

  • ciascun genitore ha diritto al congedo parentale;
  • il periodo di congedo complessivamente fruibile da entrambi i genitori è pari a 10 mesielevabili a 11, qualora il padre fruisca di un periodo di congedo (continuativo o frazionato) di almeno 3 mesi;
  • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, spettano 6 mesi al massimo di congedo parentale, per un periodo continuativo o frazionato;
  • al padre lavoratore, a partire dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato, spettano al massimo 6 mesi di congedo parentale, elevabili a 7, qualora lo stesso (padre), fruisca del congedo per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
  • in caso di genitore solo (o nei confronti della quale sia stato disposto l’affidamento unico del figlio), allo stesso spettano 11 mesi di congedo parentale.

Allegati

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