Cos'è
In applicazione del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 :
- la trasparenza e il diritto di accesso civico a chiunque richiede documenti, informazioni, dati oggetti di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l’istituto ne abbia omessa la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del d.lgs n.33/2013
- la trasparenza e il diritto di accesso civico, c. d. Accesso generalizzato, ad atti, documenti, informazioni oltre a quelli oggetto di obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016. Tale accesso non deve essere motivato, tuttavia la richiesta deve identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta. Non sono infatti ammesse richieste di accesso civico generiche a dati o documenti non ben identificati. L’istituzione scolastica, inoltre, non è tenuta a raccogliere dati o a produrre documenti o a procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.
A cosa serve
Accesso documentale
La legge 07.08.1990 n.241 stabilisce la possibilità di accesso documentale ai soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso. Tale interesse va provato, di volta in volta dal richiedente e al fine di ritenerlo sussistente vanno valutati accuratamente tutti i concreti profili della richiesta di accesso.
Come si accede al servizio
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